Coronavirus e sicurezza alimentare della Filiera agroalimentare: rassicurazioni delle Autorità e forme di Tutela giuridica

Il Ministero della Salute con circolare del 2.3.2020 avente ad oggetto sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha affermato che “allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.”. Un vero e proprio sospiro di sollievo per tutto il macro settore agroalimentare – zootecnico e florovivaistico che in questo momento sta patendo una gravissima battuta di arresto (revoca degli ordini, etc.), invero, del tutto ingiustificata, considerato anche quanto dichiarato dal Direttore scientifico dell’EFSA (Autorità Europea per la sicurezza alimentare) sul punto, il quale riferisce che attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del virus.

Assistiamo, dunque, ad un pericolosissimo attacco al settore agroalimentare (soprattutto sull’export). Il rischio di perdite economiche è tanto più elevato quanto più lenta sarà la reazione degli operatori.

A tal proposito, in considerazione degli strumenti ordinari e straordinari che la legge mette a disposizione gli avvocati Luigi Fino (Studio Legale Omnia), Marisa Cataldo, Vitantonio Barnabà, Eliana Baldo e Pasquale Fallacara tutti collegati al Legal Network Filiera21 – Giuristi per l’Agroalimentare, in attesa che il Governo e la Comunità Europea predispongano ulteriori e specifici rimedi e sostegno del settore, segnalano agli Operatori ed alle Aziende (micro, piccole e medie imprese) i primi strumenti di tutela giuridica:
(i) Ricorso all’Antitrust per impugnare tutte le condotte discriminatorie avvenute sul territorio nazionale nel settore delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;
(ii) moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere, moratoria tesa ad ottenere la sospensione del pagamento delle rate di muto, leasing o delle cambiali agrarie;
(iii) Sospensione degli adempimenti contrattuali, compresi quelli di locazione, per sopravvenuto ordine dell’Autorità, circostanza che opera quale esimente della responsabilità della parte debitrice.

E’ possibile inoltre:
(iv) Eccepire l’estinzione dell’obbligazione, ove la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore (c.d. Causa di Forza Maggiore):
(v) Eccepire esonero di responsabilità per impossibilità temporanea della prestazione. In tali ipotesi, il debitore non è responsabile per il ritardo finché dura l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Ove l’impossibilità perduri, l’obbligazione si estingue definitivamente.
(vi) Eccepire eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Nei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita la parte per la quale la prestazione diventa eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione, mentre l’altra potrebbe evitarla offrendo la modifica equa delle condizioni. (come nei casi in cui il venditore debba reperire nuovi fornitori, o il vettore sia costretto a seguire diverso e più dispendioso tragitto rispetto a quello originariamente definito).

Luigi Fino – Marisa Cataldo – Vitantonio Barnabà – Eliana Baldo – Pasquale Fallacara
Avvocati del Foro di Bari

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