Le misure a sostegno della liquidità del Decreto Cura-Italia

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto-Cura Italia, (GU del 17 marzo 2020), concernente le “Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza  epidemiologico da COVID 19”, ha introdotto alcune misure finalizzate a garantire la liquidità delle imprese, risorsa indispensabile per fronteggiare l’attuale momento emergenziale.

A riguardo si segnalano gli interventi previsti con l’art. 56 del Decreto (ad oggetto: “misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemie di Covid 19”), il quale ha formalmente riconosciuto l’epidemia da Covid 19 “come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”.

La suddetta norma è rivolta alle microimprese e alle piccole e medie imprese, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, in base alla quale “si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, chi eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
Nel dettaglio. L’art. 56, al secondo comma, dispone che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

E’ importante sottolineare che la sospensione dei pagamenti da parte delle imprese che ne facciano richiesta non consentirà alle banche di modificare autonomamente le condizioni contrattuali in corso. Il terzo comma del richiamato art. 56 prevede, inoltre, che la comunicazione di cui al precedente secondo comma sia corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

La norma, quale ulteriore presupposto affinché le imprese possano beneficiare della misura in argomento, richiede che le esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate. La disposizione non stabilisce alcun termine per la presentazione delle richieste di sospensione da parte delle imprese. Ragione per cui si consiglia alle aziende di attivare al più presto le misure del decreto, ciò al fine di poter garantire la presenza nel proprio patrimonio di maggiore liquidità di denaro.

Avv. Anna Del Giudice

Facebook
Twitter
LinkedIn