ETICHETTA NUTRIFORM: UN SUCCESSO ITALIANO O UN’OCCASIONE PERSA?

E’ stato firmato dalla Ministra Bellanova il decreto che introduce il logo nutrizionale “supplementare” denominato “NutrInform Battery”, finalizzato a rendere più facilmente leggibili da parte dei consumatori le informazioni nutrizionali degli alimenti e ne sancisce le norme relative al suo utilizzo. Il provvedimento è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il logo indica il contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola porzione di alimento. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie mentre il contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi. Inoltre, all’interno del simbolo a “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzione raccomandata.

Il logo nutrizionale è la riposta Italiana alla querelle consumatasi a Bruxelles tra la proposta francese del Nutriscore e dei semafori anglosassoni, ispirati a criteri che penalizzano le produzioni di eccellenza italiane agli occhi dei Consumatori. Sebbene sia apprezzabile la presa di posizione netta da parte dell’Italia, questa decisione sembra tradire lo spirito della normativa che regola in via generale il settore dell’etichettatura, regolato ad oggi dal Reg. (C.E.) 1169/2011 e che detta disposizioni generali e vincolanti per tutti gli Stati membri.

Questa iniziativa a tutela del Made in Italy, tuttavia, finisce per rafforzare una pericolosa deriva campanilistica di una legislazione che dovrebbe essere uniforme per tutti gli Stati e, soprattutto, per tutti i Consumatori comunitari che hanno diritto ad essere bene informati, così come stabilito dall’art. 16 del Reg. 178/2002 (c.d. Principio di Presentazione) e da quanto disposto dal citato Reg. 1169/11. Inoltre, non appare di pronta applicazione l’art. 35 del citato Reg. 1169 che consente agli Stati membri di introdurre su etichetta “Forme di espressione e presentazione supplementari” laddove siano rispettati una serie di parametri, come ad esempio quello previsto co. 1, lett. g) che non crei ostacoli alla libera circolazione delle merci. Non si farà attendere la reazione dei cugini d’oltralpe. In ogni caso, si è persa un’occasione importante a livello Comunitario per fare una sintesi su un tema così delicato che coinvolge milioni di Consumatori.

Avv. Luigi Fino

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