Quindi per accedere alle tre tipologie di intervento previste dalla Legge (ad esempio, quelli aventi ad oggetto gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi) è necessario che il fenomeno naturale che ha prodotto il danno sia qualificabile come “calamità naturale” e/o “evento eccezionale”, secondo quanto disposto dagli “orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” così come disciplinati dalla direttiva (2000/C28/02) agli artt. 11.2 e 11.3.. L’art. 11.2., stabilisce chiaramente che: “La prassi costante della Commissione è quella di dare un’interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall’articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. [..] A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore. 11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l’evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. […]”
A parere di chi scrive, sebbene ad oggi la pandemia da COVID-19, non rientri “formalmente” nella casistica della Calamità naturale e/o di eventi eccezionali, essa potrebbe evidentemente trovare ampia cittadinanza sì nella prima quanto nella seconda previsione, e tanto potrebbe avvenire a seguito dell’avvio del procedimento di riconoscimento che la Commissione (per il tramite della Regione e del MPAAF) è tenuta ad effettuare secondo quanto prescritto dalla norma Comunitaria stessa. Conferma ne traiamo da quanto stabilito dall’art. 56 del DL 18 del 2020, laddove si legge: “l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato del funzionamento dell’Unione Europea”.
Operativamente riteniamo, quindi, che i rappresentanti di categoria possano e debbano procedere: 1) a presentare una formale richiesta al competente Assessorato della Regione (Puglia) perché adotti una delibera di riconoscimento dello stato di calamità naturale e/o evento eccezionale, prodromico per accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale per l’Agricoltura (L.102/2004); 2) la delibera andrà inviata al MPAAF perché emetta il Decreto che dichiari lo stato di calamità naturale e/o evento eccezionale. La circostanza che la pandemia non trovi riconoscimento espresso, potrà essere superata chiedendone l’inserimento tra quelle già contemplate dalla normativa comunitaria, in analogia a quanto accaduto per la Xylella per la quale è stata riconosciuta nel 2015 la calamità naturale pur essendo una emergenza fitosanitaria provocata da infezioni da organismi nocivi e non dai classici eventi atmosferici o catastrofali. Giova sottolineare, sin d’ora, che tale intervento non può essere qualificato come aiuto di Stato in violazione dell’art. 107 (ex articolo 87) del TCE – richiamato dall’art. 56 del DL 18 del 2020.
In conclusione e considerato quanto sopra, si ritiene che non sia preclusa la possibilità per gli operatori del settore AGRICOLO E ZOOTECNICO di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm..
Avv. Luigi Fino – Avv. Eliana Baldo – Avv. Angela Quatela – Avv. Marisa Cataldo -Avv. Vitantonio Barnabà