La diffusione dell’epidemia di Covid-19 ha pesantemente colpito e danneggiato il settore agricolo e della pesca. Le necessarie restrizioni imposte dal Governo, la sospensione temporanea dell’attività, la chiusura dei punti vendita, dei mercati e dei canali di distribuzione hanno determinato gravi perdite economiche per il settore agroalimentare, ittico e florovivaistico.
Gli avvocati Luigi Fino e Antonio Amendola (Studio Legale Omnia e Filiera21) hanno, qui di seguito, elencato una serie di misure specifiche volte a consentire alle imprese agricole (nella accezione più ampia) e della pesca di ottenere i finanziamenti e la liquidità necessaria per garantire la continuità aziendale.
- 1. FINANZIAMENTI SINO A 30.000 EURO A TASSO ZERO CON LA CAMBIALE AGRARIA E CON LA CAMBIALE DELLA PESCA
In data 24 aprile 2020, per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca, ed in particolare di quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, l’ISMEA ha deliberato uno stanziamento di circa 30 milioni di euro, volti ad erogare mutui:
a) a tasso zero,
b) di importo massimo di € 30.000,00,
c) con una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento (ossia il capitale verrà restituito a partire dal terzo anno).
Tali finanziamenti verranno erogati con tempistiche estremamente ridotte, attraverso l’utilizzo degli strumenti della cambiale agraria e della cambiale della pesca. All’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, la domanda potrà essere presentata tramite il portale dell’ISMEA. - 2. IL DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ”
Il Decreto Legge n. 23 dell’8.4.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), all’art. 13 comma 11, ha espressamente esteso l’applicazione delle disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA, in favore delle imprese agricole e della pesca.
Tali imprese possono, dunque, ottenere credito e nuova liquidità, utilizzando la garanzia rilasciata dall’ISMEA. - 2.1. I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle misure di garanzia rilasciate da ISMEA, le imprese di micro, piccola e media dimensione, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, che operino nei settori agricolo e della pesca.
Possono accedere alla garanzia ISMEA anche le imprese agroalimentari che siano qualificate come imprese agricole ai sensi della normativa vigente.
Sono escluse le imprese:
a) che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
b) che presentino, alla data della richiesta, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, in data antecedente al 31 gennaio 2020. - 2.2. LE MISURE DI FINANZIAMENTO PREVISTE
Per tutte le operazioni garantite in via diretta da ISMEA, l’importo massimo garantibile, per ogni singola impresa, è pari a 5 milioni di euro.
Le operazioni di finanziamento potranno avere una durata massima di 6 anni comprensiva del periodo di preammortamento.
Oltre all’operatività ordinaria, sono state previste 4 nuove tipologie di operazioni garantite:
a) Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità, che, dunque, non possono superare, alternativamente, uno dei seguenti limiti:
A) il 25% del fatturato 2019;
B) il doppio della spesa sostenuta per salari nel 2019;
C) i costi di investimento che si prevede di sostenere nei 18 mesi successivi alla domanda (12 mesi per le medie imprese). Questi costi sono calcolati sulla base di un’autocertificazione dell’imprenditore.
Questa misura riguarda nuovi investimenti e liquidità, che può essere destinata anche al pagamento di fornitori per investimenti già effettuati.
b) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità.
Possono essere garantite operazioni di rinegoziazione di finanziamenti a breve e medio termine (NON a lungo termine), anche erogati dalla medesima banca e non precedentemente garantiti da ISMEA, a cui la Banca aggiunge un mini-mo del 10% di nuova finanza. Il finanziamento può avere una durata massima di 6 anni, con garanzia fino all’80%.
c) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità. L’istituto finanziatore è tenuto a trasmettere una dichiarazione che attesti l’abbassamento del tasso di interesse del finanziamento, all’esito della rinegoziazione.
d) Finanziamenti di liquidità garantiti al 100%, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m., per importi che non possono superare il 25% dell’ammontare dei ricavi come risultanti dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data della domanda di garanzia e che non può superare l’importo di € 25.000,00.
La restituzione del finanziamento deve avvenire in 6 anni, con inizio del rimborso del capitale non prima di 2 anni.
La garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.
Da ultimo, si precisa che sono automaticamente confermate ed estese tutte le garanzie ISMEA rilasciate su tutti i finanziamenti garantiti per i quali le imprese abbiano fatto richiesta di sospensione del pagamento delle rate, a causa dell’emergenza Covid – 19. - 2.3. COME ACCEDERE ALLE MISURE
Dal 22 aprile 2020, ISMEA ha reso operative sul proprio portale on-line le nuove linee di garanzie, implementando la piattaforma G-SPOT.
Con particolare riferimento alle operazioni liquidità 25, ISMEA ha attivato un portale specifico all’indirizzo www.l25.ismea.it e ha già reso disponibile un modulo di richiesta della garanzia ad hoc. - 2.4. COSTI
Le garanzie sono rilasciate gratuitamente da ISMEA. - 3. IL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”
L’art. 78 del Decreto legge “Cura Italia”, convertito in Legge il 24.4. u.s., ha previsto l’introduzione di una serie di disposizioni specifiche volte a sostenere il settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
In particolare, per fronteggiare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalla diffusione dell’epidemia da Covid 19, è stata autorizzata la corresponsione, da parte degli organismi pagatori riconosciuti (AGEA), di un’anticipazione pari al 70% sulle somme oggetto di domanda unica per la campagna 2020, nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
Inoltre, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è stato istituito un Fondo di 100 milioni:
a) per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari desti-nati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti,
b) per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.
I criteri e le modalità di attuazione del Fondo verranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - 4. CONCLUSIONI
Ogni impresa deve valutare con attenzione l’accesso alle suddette misure di finanziamento, che devono essere adeguate alla propria situazione economica e finanziaria.
Avv. Luigi Fino